Separazione Giudiziale 

Cosa s’intende per Separazione Giudiziale?

La “separazione giudiziale” è quella propriamente “litigiosa”, ovvero una vera e propria causa che comporta- rispetto alla consensuale – tempi più lunghi e costi maggiori, oltre che l’aggravarsi  inevitabile dei contrasti tra i coniugi, nonché possibili conseguenze (ulteriormente) traumatiche per i figli.

 

È in linea generale, quindi, consigliabile intraprendere tale strada solo dopo aver tentato senza successo la via della “separazione consensuale”.

 

Va però detto che la “separazione giudiziale” ha alcune peculiarità che la contraddistinguono da quella consensuale.In tale processo è possibile chiedere l'”ADDEBITO della separazione” per colpa.
Che cos’è l’addebito della separazione per colpa”? Semplicemente, il giudice della separazione dichiara, ove sussistano i presupposti e ne sia stata fatta domanda, a quale dei coniugi è da addebitare la colpa della rottura del legame coniugale e, dunque, della separazione, in conseguenza della sua condotta in violazione dei doveri conigali sanciti dall’art. 143 del codice civile.

La pronuncia richiede quindi come presupposto la violazione di uno dei doveri coniugali (dovere alla reciproca fedeltà, alla coabitazione, all’assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell’interesse della famiglia). La violazione di uno di questo obblighi non è di per sé sola sufficiente alla pronuncia di addebito, essendo necessario valutare se tale condotta in violazione dei doveri coniugali è stata la causa determinante l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 

Se la crisi del matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza erano preesistenti non potrà esservi pronuncia di addebito della separazione.

Che cos’è l’addebito della “separazione per colpa”?

 

Semplicemente, il giudice della separazione dichiara, ove sussistano i presupposti e ne sia stata fatta domanda, a quale dei coniugi è da addebitare la colpa della rottura del legame coniugale e, dunque, della separazione, in conseguenza della sua condotta in violazione dei doveri conigali sanciti dall’art. 143 del codice civile.

La pronuncia richiede quindi come presupposto la violazione di uno dei doveri coniugali (dovere alla reciproca fedeltà, alla coabitazione, all’assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell’interesse della famiglia). La violazione di uno di questo obblighi non è di per sé sola sufficiente alla pronuncia di addebito, essendo necessario valutare se tale condotta in violazione dei doveri coniugali è stata la causa determinante l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 

Se la crisi del matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza erano preesistenti non potrà esservi pronuncia di addebito della separazione.

 

 

Quali sono le conseguenze legali dell’“addebito della separazione” ?

 

Il coniuge ritenuto responsabile della separazione, perde:

1. Il diritto al mantenimento che spetta al coniuge che non possieda i redditi necessari a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio (conserva solo il diritto agli alimenti ove ne ricorrano i presupposti, ovvero se non ha altri mezzi per provvedere a se stesso);

2. Il diritto all’eredità (tuttavia, se colui al quale è stata addebitata la separazione per colpa, percepiva gli alimenti da parte dell’ex coniuge deceduto, il medesimo conserva il diritto ad un vitalizio in uguale misura da porsi a carico dell’eredità).

 

Quanto alla “pensione di reversibilità”, l’orientamento giurisprudenziale più risalente che negava la “pensione di reversibilità” all’ex coniuge a cui era stata addebitata la separazione è stato oggi superato, pertanto anche il coniuge separato per colpa ha diritto alla pensione di reversibilità.

Inoltre, la reversibilità spetta a prescindere dalla spettanza dell’assegno di mantenimento (in questo senso Cass. civ., sentenza n. 2606/2018).

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